Negli ultimi anni è esplosa la moda dei droni, noti anche come Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR).
All’inizio erano stati introdotti nel mercato sia in ambito di spionaggio militare sia per controllare zone non accessibili per ragioni di sicurezza pubblica, a seguito di calamità naturali.
Spinti dalla novità e dalla voglia di voler riprendere dei video (o scattare foto) da posizioni fisicamente non raggiungibili, molti utenti, sia amatoriali che professionisti, hanno optato sull’utilizzo di questa innovativa tecnologia nonostante, in molti casi, sia necessario conseguire l’Attestato di Pilota.
Supponendo che l’utilizzatore sia in regola con il “patentino” di guida, deve comunque porre molta attenzione alla normativa europea sulla protezione dei dati personali entrata in vigore il 25 maggio 2018, il Regolamento EU/2016/679.
Il General Data Protection Regulation (GDPR) ha dichiarato che, per non incorrere in sanzioni pesanti, tutti gli Stati membri dell’UE (e non solo) dovranno rispettare le regole sulla privacy, anche quelle riguardanti il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR).
Quali sono i diritti che i proprietari dei dati personali possono far valere in caso di mancata privacy?
Nello specifico si ha:
– diritto di essere informato e il dovere di trasparenza sui dati raccolti (Art. 12-13-14): esiste l’obbligo di dover informare il proprietario che stanno per essere trattati i suoi dati prima che si dia l’avvio alla loro raccolta ed elaborazione;
– diritto di accesso (Art. 15): il proprietario ha il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei suoi dati e di ottenerne l’accesso;
– diritto di rettifica (Art. 16): nel caso di dati personali inesatti, il proprietario può richiederne la rettifica;
– diritto all’oblio (Art. 17): il proprietario ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati al titolare del trattamento che, a sua volta, ha l’obbligo di cancellarli;
– diritto di limitazione di trattamento (Art.18): per alcune casistiche, il proprietario può ottenere la limitazione del trattamento;
– diritto alla portabilità dei dati (Art. 20): un proprietario ha il diritto a prendersi, dal titolare del trattamento, i suoi dati personali in un formato idoneo e condividerli ad un altro titolare;
– diritto di opporsi (Art.21): se le motivazioni lo consentono, il proprietario può, in qualunque momento, opporsi a tale trattamento.
Ogni volta che si utilizza un drone bisogna stare attenti a tutto ciò?
Ovviamente no! Il regolamento viene applicato per tutte quelle attività, come riprese e/o fotografie, che vanno a raccogliere e elaborare immagini che costituiscono:
– dati personali di persone terze (ad esempio il numero di telefono);
– informazioni personali identificabili (ad esempio una foto di una persona identificabile).
Cosa si deve fare per non violare la privacy?
Per prima cosa, è necessario valutare se le operazioni che verranno effettuate andranno poi a coinvolgere i dati personali di soggetti terzi. Si deve porre particolare attenzione a quelle situazioni in cui pare non si stia violando nulla ma che, in realtà, non è così.
Prendiamo in considerazione, ad esempio, il caso in cui si riprendano persone che non sono identificabili dalle immagini/video.
Secondo il Regolamento, tale situazione non dovrebbe infrangere nessuno dei diritti sopra citati.
Esistono casi in cui, però, si può risalire alla persona, e quindi identificarla, combinando vari dati raccolti.
Per sapere come agire in tali situazioni, è buona norma seguire i seguenti principi:
– non limitarsi ma fornire la maggior informazione possibile riguardo l’eventualità di trattare dati personali di soggetti terzi (nell’esempio sopra citato, informare pubblicamente della possibilità di esser ripresi);
– valutare l’impatto sui dati personali, cioè oltre a garantire l’osservanza delle disposizioni del regolamento si deve dimostrare adeguatamente in che modo si garantisce tale osservanza;
– non tenere nascosta ma pubblicare la dichiarazione sulla privacy, in modo tale che il proprietario possa essere informato e possa adempiere ai propri diritti;
– cercare di riportare meno dati possibili, se questi non fossero utili per l’attività che si sta svolgendo (riprendendo l’esempio sopra citato, sfocare i volti delle persone riprese);
– conservare i dati in maniera sicura ed evitare di condividerli, anche per sbaglio, con soggetti terzi, a meno che non si chieda il consenso al proprietario.
Cosa succede se si viola il Regolamento UE/2016/679?
Chi non rispetta la normativa, verrà punito con delle sanzioni. Le multe possono essere piuttosto alte, fino a raggiungere i 20 milioni di euro; dato che deve mettere in allerta chiunque voglia intraprendere un’attività che necessita dell’utilizzo di un drone.
3 Giugno 2019